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Codice Civile
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Libro Primo: Delle Persone e Della Famiglia
Titolo VII - Della Filiazione [231-290]
Sezione II - Della Legittimazione Dei Figli Naturali [280-290]
Art.: 282 - Legittimazione Dei Figli Premorti
Art.: 280 - Legittimazione
Art.: 281 - Divieto Di Legittimazione
Art.: 283 - Effetti e Decorrenza Della Legittimazione Per Susseguente Matrimonio
Art.: 284 - Legittimazione Per Provvedimento Del Giudice
Art.: 285 - Condizione Per La Legittimazione Dopo La Morte Dei Genitori
Art.: 286 - Legittimazione Domandata Dall'Ascendente
Art.: 287 - Legittimazione In Base Alla Procura Per Il Matrimonio
Art.: 288 - Procedura
Art.: 289 - Azioni Esperibili Dopo La Legittimazione
Art.: 290 - Effetti e Decorrenza Della Legittimazione Per Provvedimento Del Giudice
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